I reati ostativi all'accesso ai benefici penitenziari sono quei reati, che possono precludere o limitare l'accesso del detenuto a determinati benefici previsti dall’ordinamento penitenziario. Tali benefici possono includere permessi premio, semilibertà, liberazione anticipata, messa in prova, sospensione della pena.
Per reati ostativi normalmente si intendono quelle fattispecie che riguardano delitti particolarmente gravi o violenti.
Nell'articolo 4 bis dell'Ordinamento Penitenziario (D.P.R. 230/2000) vi sono elencati una serie di reati ostativi all'accesso ai benefici penitenziari:
- Reati di criminalità organizzata (articoli 416 bis, 416 ter e 416 quater del Codice Penale);
- Reati di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine democratico (articoli 270-bis, 270-ter, 280, 280-bis e 289-bis del Codice Penale);
- Reati di sequestro di persona a scopo di estorsione (articolo 630 del Codice Penale);
- Reati di strage (articolo 422 del Codice Penale);
- Reati di omicidio volontario (articolo 575 del Codice Penale) e di istigazione, aiuto o concorso in omicidio volontario (articolo 576 del Codice Penale);
- Reati di violenza sessuale (articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies del Codice Penale);
- Reati di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (articoli 73 e 74 del D.P.R. 309/1990);
In caso di condanna per uno di questi reati, il detenuto può vedere limitato o negato l'accesso ai benefici penitenziari previsti dalla Legge.
Il Decreto Legge n.162 del 31 ottobre 2022, ha introdotto nuove misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti che non collaborino con la giustizia.
La riforma si è resa necessaria dopo il lungo dibattito che ci è avuto sulla costituzionalità delle preclusioni tendenzialmente assolute all’accesso a benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione, ed in particolare quello sul c.d. “ergastolo ostativo”.
Con la modifica della normativa circa i reati ostativi è stato ulteriormente ribadito come, per la concessione dei benefici di cui al comma 1 dell’art.4 bis Ord. Pen., possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità̀ organizzata.
Si vuole impedire in questo modo ai condannati di svolgere attività̀ o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con le consorterie criminali.
Va comunque ribadito, come il comportamento del detenuto in carcere e la volontà di volere recidere il legame con quell’ambiente criminale che aveva frequentato in precedenza, possono condurre il Giudice a decidere in merito all'applicazione di determinati benefici.