Il magistrato di sorveglianza, può disporre la concessione dei permessi nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente o per eventi familiari di particolare gravità che riguardino il condannato detenuto.
In tal senso, in tema di permesso di necessità, la nascita di un figlio costituisce evento familiare di particolare gravità che, a norma dell’art.30 O.P. legittima la concessione del beneficio, in quanto trattasi di episodio eccezionale ed insostituibile nell’esperienza di vita dell’interessato.
Il magistrato emette il provvedimento sotto forma di decreto motivato; l’eventuale provvedimento di rigetto non comporta la formazione del suo giudicato, per cui la successiva istanza non risente necessariamente della preclusione del ne bis in idem.
In tal senso, il provvedimento del magistrato di sorveglianza di rigetto dell’istanza non determina la formazione del giudicato in ordine alla decisione preliminare di ammissibilità della domanda; ne consegue che, nel caso di successiva analoga istanza da parte dell’interessato, non è precluso al giudice rilevare una causa di inammissibilità e pronunciare la relativa declaratoria.
permesso di necessità
La finalità prettamente umanitaria del cosiddetto “permesso di necessità“, lo rende applicabile anche ai condannati per reati ricompresi fra quelli di cui all’art.4 bis O.P., poiché il “permesso di necessità” si fonda su esigenze di umanizzazione della pena, prescinde quindi da ogni considerazione sul comportamento del detenuto e del periodo di pena espiata al momento della presentazione dell’istanza.
Il permesso di necessità è un beneficio di eccezionale applicazione rispondente a finalità di umanizzazione della pena e non un istituto di natura trattamentale; pertanto può essere concesso esclusivamente al verificarsi di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto, ma non anche in funzione dell’esigenza di attenuare l’isolamento del medesimo attraverso il mantenimento delle relazioni familiari e sociali.
Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall’art.30 O.P. devono sussistere i tre requisiti dell’eccezionalità della concessione, della particolare gravità dell’evento giustificativo e della correlazione dello stesso con la vita familiare, ed il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto.