L'arresto in flagranza di reato rappresenta una delle misure cautelari più importanti previste dal diritto penale.
Nell’ordinamento giudiziario sono previsti due tipi di arresto in caso di flagranza: l'arresto obbligatorio e l'arresto facoltativo.
In questo articolo, analizzeremo entrambi i tipi di arresto, le loro caratteristiche e le differenze tra loro.
L'arresto obbligatorio è disciplinato dall'art.380 c.p.p. ed è eseguito dagli organi di polizia nei confronti di colui che è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato.
Esso è previsto nei seguenti casi:
a) quando il reato è punito con la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni;
b) anche al di fuori di questi casi la polizia può procedere all’arresto di una persona quando viene colta in fragranza di reato, per alcuni delitti non colposi di particolare allarme sociale: reato di violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, violenza privata, estorsione, sequestro di persona, spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, reati di criminalità organizzata, terrorismo o eversione.
L'arresto facoltativo è previsto dall'art.381 c.p.p. e si applica nei casi in cui il reato non rientra nelle ipotesi di arresto obbligatorio ed è eseguito dagli organi di polizia nei confronti di colui che è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato.
Esso è previsto nei seguenti casi:
a) quando il reato è punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;
b) per un delitto colposo punito con una pena non inferiore nel massimo a cinque anni.
Anche in questa circostanza, al di fuori di questi casi l’ordinamento giudiziario prevede una serie di reati per cui è possibile procedere all’arresto facoltativo di una persona quando viene colta in fragranza di alcuni delitti: violenza o minaccia al pubblico ufficiale, lesione personale, violazione di domicilio o danneggiamento, truffa, appropriazione indebita, falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale.
Affinché si possa parlare di flagranza di reato, è necessario che sussistano determinati requisiti, previsti dall'art.382 c.p.p..
Si può definire flagranza “propria”: quando il reato è commesso in presenza dell'autorità di polizia o della persona che procede all'arresto.
Vi è sempre uno stato di flagranza, quando l'autore del reato è inseguito immediatamente dalla polizia, dalla persona offesa o da altre persone, dopo aver commesso il reato o è sorpreso con cose o segni che dimostrano che ha commesso il reato poco prima.