Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all’internato, di trascorrere parte del giorno fuori dell’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.
I condannati e gli internati ammessi alla semilibertà sono assegnati in appositi istituti o particolari sezioni autonome di istituti ordinari.
La semilibertà viene concessa in relazione ai progressi compiuti nel corso della detenzione, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento nella società.
In Diritto
I requisiti temporali sono:
- pena non superiore a mesi 6: si può fruire della semilibertà anche se è iniziata l’esecuzione, qualora il detenuto abbia dimostrato volontà di reinserimento. L’istanza viene inviata al magistrato di sorveglianza competente sull’istituto di detenzione, il quale può sospendere l’esecuzione della pena ed ordinare la scarcerazione del condannato. Detta sospensione opera fino alla decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza, al quale vengono trasmessi gli atti;
- pena non superiore a anni 4: se mancano i presupposti per l’affidamento al servizio sociale, il condannato può usufruire della semilibertà prima di metà della pena e quindi anche per l’intera pena, purché i reati non siano ricompresi nel c. 1 dell’art. 4 bis O.P.;
- metà pena: il condannato detenuto può usufruire della semilibertà soltanto dopo l’espiazione di almeno metà della pena;
- due terzi della pena: il detenuto condannato per taluno dei delitti di cui al c. 1, 1 ter e 1 quater dell’art. 4 bis O.P., può fruire della semilibertà soltanto dopo l’espiazione di almeno due terzi della pena.
Costituisce eccezione concernente il quantum di pena espiato per l’accesso alla misura nella ricorrenza dell’art.4 bis O.P., la circostanza che il condannato abbia collaborato con la giustizia ai sensi dell’art. 58 ter O.P.
- pena di anni 20: il condannato all’ergastolo può fruire della semilibertà dopo l’espiazione di almeno venti anni di pena.
Anche per la semilibertà, come per le altre misure alternative, non si tiene conto della pena pecuniaria.
La semilibertà può essere concessa a detenuta madre di un figlio di età inferiore a 3 anni; la possibilità per la stessa di usufruire della casa per la semilibertà di cui all’ultimo c.dell’art.92 D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431.
Per la determinazione della pena sulla quale operare il computo richiesto per l’ammissione al beneficio si deve tener conto del quantum effettivamente espiato come di ogni altra causa estintiva della pena.