Guida il monopattino ubriaco, gli può essere sospesa la patente?
La Giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente non è applicabile a chi si sia posto in stato di ebrezza alla guida di un veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione.
Nel pronunciarsi i Giudici hanno richiamano il principio secondo cui, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. (ex plurimi Cass. pen., sez. IV, n. 34772 del 2020).
Secondo i Giudici, tale principio espresso in materia di circolazione mediante velocipede può essere esteso anche alla conduzione di un monopattino ex art. 1, comma 75-quinques, l. n. 160/2019 che ha equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi.
Di conseguenza, qualora la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sia stata erroneamente comminata dal Giudice del merito, poiché applicata all'ipotesi di guida di un veicolo, il monopattino, che non richiede alcun titolo abilitativo, deve essere presentato un ricorso per far annullare la statuizione illegittima.
Ne conseguirà l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, che, in ossequio a quanto disposto dall'art. 620, comma 1, lett. I) C.P.P..