I procedimenti speciali sono degli istituti che il legislatore ha previsto per far fronte a specifiche situazioni che, pur mantenendo le garanzie fondamentali, presentano caratteristiche peculiari e permettono la definizione del procedimento penale in tempi rapidi, con la possibilità per l’imputato di avere degli sconti di pena.
Il giudizio abbreviato (artt.438-444 c.p.p.) è uno dei procedimenti speciali che consente all'imputato di chiedere un giudizio più rapido e con un regime probatorio semplificato. Di fatti nel giudizio abbreviato l’imputato accetta di essere giudicato senza procedere all’audizione di testimoni, con il fascicolo delle indagini che entra di diritto nel fascicolo del Giudice. In cambio, l'imputato accetta una riduzione della pena in caso di condanna (riduzione di un terzo). Questo procedimento è applicabile sia ai reati di lieve entità che a quelli più gravi, purché non si tratti di reati puniti con la pena dell’ergastolo.
Il patteggiamento (artt.444-448 c.p.p.) è un procedimento speciale che consente all'imputato di evitare il processo, accettando una pena concordata con il pubblico ministero. La scelta del patteggiamento comporta per l’imputato una riduzione di un terzo della pena e si può chiedere solo se la pena finale, concesse tutte le circostanze, non superi in ogni caso i cinque anni di reclusione. Il patteggiamento non può essere richiesto per una serie di reati tra cui l’associazione, il sequestro di persona a scopo di estorsione, la violenza sessuale ed i reati a sfondo sessuale. Per chiedere il patteggiamento per il reato di corruzione, concussione e peculato è necessario procedere alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato.
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Il procedimento per decreto penale (artt.459-464 c.p.p.) è uno dei procedimenti speciali applicabile ai reati di lieve entità per i quali, il pubblico ministero ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva. In questo caso, il pubblico ministero, ritenendo superfluo il processo, può chiedere al giudice di emettere direttamente un decreto penale di condanna. Il giudice, esaminata la richiesta del pubblico ministero, può emettere il decreto penale o respingere la richiesta. Se il decreto viene emesso, l'imputato può accettarlo o opporsi entro 15 giorni. Se l'imputato non si oppone, il decreto diventa definitivo e sostituisce la sentenza di condanna. In caso di opposizione, si instaura il processo ordinario.