Come e quando proporre la querela per i reati di violenza sessuale e stalking. Il codice penale prevedere delle specifiche modalità di presentazione della querela per i reati di violenza sessuale e stalking.
Si è posta particolare attenzione da parte del Legislatore ai reati di violenza sessuale e stalking dal momento che segnano profondamente, a volte in modo irreversibile, la vita delle persone che li subiscono.
Dove si è deciso di intervenire, sia per dare maggiore tutela alle vittime di questi reati, sia per permettere agli organi inquirenti di essere più incisivi nel reprimere certe condotte, è sulla modalità di presentazione della querela.
Normalmente il termine per la presentazione della querela è di tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato così come stabilito dall’art.124 C.P..
Diverse modalità di presentazione della querela invece sono stabilite sia per il reato di violenza sessuale, che per quello di stalking (atti persecutori).
Analizziamo in primo luogo la modalità con cui si sporge querela nel caso di violenza sessuale: il termine previsto dall’art.609 septies C.P. per i casi di violenza sessuale è di 12 mesi.
Nonostante il reato di violenza sessuale sia punito con pene molte alte, il Legislatore ha deciso di rendere perseguibile tale delitto solo a seguito di denuncia da parte della persona offesa: la violenza sessuale quindi non è un reato perseguibile d’ufficio.
Il motivo principale è che si è voluta lasciare la scelta di proporre querela esclusivamente alla vittima del reato, che in seguito alle violenze ricevute subisce un trauma che a volte è difficile da superare ed è ancora più complicato poter denunciare, vista la necessità poi di dover affrontare anche un procedimento penale, in cui andranno ripercorrersi tutti i fatti violenti che sono stati oggetto della denuncia.
Il Legislatore in questo caso ha previsto un termine così ampio proprio in relazione al trauma che subisce la persona offesa ed alla necessità che ha la vittima di metabolizzare la violenza subita.
A differenza dell’atto di querela canonico, nel caso di violenza sessuale qualora la vittima decida di proporre querela, la stessa non potrà più essere ritirata e quindi il procedimento penale che è iniziato non si fermerà più.
Una procedura eccezionale è prevista anche nel caso di querela per il reato di stalking previsto dall’art.612 bis C.P..
In questo caso il termine per presentare querela da parte della vittima è di 6 mesi (e non di 3 mesi come per la querela ordinaria), si è voluto anche in questo caso concedere maggior tempo alla vittima di atti persecutori di prendere una decisione che comporta sicuramente una riflessione profonda, visto che spesso e volentieri le persecuzioni avvengono in ambito familiare.
Una volta presentata la querela la remissione è prevista solo in ambito processuale e quindi davanti al Giudice, non è prevista la possibilità di rimettere la querela con un accordo tra l’indagato e la persona offesa, proprio per offrire una maggiore tutela alla vittima, che spesso può essere condizionata da pressioni anche psicologiche.