La violazione di domicilio è un reato previsto dall’art.614 C.P. e punisce colui che s’introduce nell’abitazione altrui, o in altro luogo equiparabile alla dimora privata.
Viene altresì punita la condotta di colui, che si intrattiene nei medesimi luoghi contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, oppure vi intrattiene con l’inganno o clandestinamente.
Di recente la Corte Suprema di Cassazione si è dovuta esprimere in merito al caso di un soggetto, che aveva avuto accesso più volte, in maniera clandestina, nell'area recintata adiacente l'abitazione della persona offesa, attuando condotte aventi l'evidente fine di spiarla attraverso le finestre, tanto che la persona offesa e la figlia ormai si vestivano nel corridoio, unico luogo non esposto alla vista di chi si trovava all'esterno della casa.
La difesa aveva sostenuto, come la persona offesa non avesse lo “ius excludendi alios” che costituisce il presupposto per la sussistenza del reato di violazione di domicilio, dal momento che l'area recintata faceva parte di una zona condominiale comune.
Per i Giudici di primo e secondo grado, però, non si poteva ignorare, come ai fini della configurabilità del reato di violazione di domicilio, l'occupazione non coperta da valido titolo non esclude in capo all'occupante l'esercizio dello “ius excludendi alios”, quando le particolari modalità con cui si è svolto il rapporto con il titolare del diritto sull'immobile consentono di ritenere quel luogo come l'effettivo domicilio dell'occupante medesimo.
In Diritto
La Corte di Cassazione poi, respingendo il ricorso dell’imputato, ha affermato che lo svolgersi dei rapporti tra i condomini della piccola palazzina teatro dei fatti sub iudice aveva dato luogo, in capo alla persona offesa, ad una situazione di fatto meritevole di tutela.
Difatti dopo un accordo verbale sulla tripartizione dell'area, la persona offesa aveva recintato la porzione antistante la sua unità immobiliare facendone, a tutti gli effetti, una pertinenza della propria abitazione (collocandovi arredi, una piscina e gli alloggi del cane), con il perdurante assenso del terzo condomino e con la sostanziale inerzia dell'imputato, che non risulta avere intentato azioni per contestare la delimitazione nel momento in cui era ritornato sull'iniziale intenzione di co
nsentire la suddivisione.
È stato quindi riconosciuto il diritto alla privacy della persona offesa, anche se la violazione di domicilio era avvenuta in luoghi condominiali, proprio per le modalità attuate dall’imputato.