E' violenza sessuale il caso riguarda di una ragazzina che subì in rapida successione, prima un bacio, poi un abbraccio, e infine, il toccamento del seno.
Contatto involontario?
A smentire la tesi difensiva sono, secondo i Giudici sono due elementi: il racconto fatto dalla ragazzina e la frase pronunciata in occasione del palpeggiamento.
I Giudici confermarono la condanna per violenza sessuale per l’uomo.
Per parlare di tentativo di violenza sessuale, infatti, è necessario che gli atti idonei diretti in modo non equivoco a porre in essere un abuso sessuale non si siano estrinsecati in un contatto corporeo o quando il contatto sia stato superficiale o fugace e non abbia attinto una zona erogena o considerata tale dal reo per la reazione della vittima o per altri fattori indipendenti dalla volontà del reo stesso.
Reato tentato o consumato?
Mentre per la consumazione del reato è sufficiente che il colpevole raggiunga le parti intime della persona offesa (zone genitali o comunque erogene), essendo indifferente che il contatto corporeo sia di breve durata, che la vittima sia riuscita a sottrarsi all’azione dell’aggressore o che quest’ultimo consegua la soddisfazione erotica.
In questo quadro, poi, va aggiunta una ulteriore sottolineatura: lo sfioramento o il toccamento repentino e insidioso integrano sempre la fattispecie della violenza sessuale consumata.
In Diritto
La Corte Suprema di Cassazione in numerose pronunce ha ritenuto violenza sessuale lo sfioramento delle labbra per dare un bacio, così come ha qualificato come atto sessuale il bacio consistente nel mero contatto delle labbra, escludendo la connotazione erotica in particolari contesti sociali, culturali o familiari.
È stato ritenuto integrato il reato consumato di violenza sessuale anche con i toccamenti, palpeggiamenti e sfregamenti sulle parti intime della vittima, o, comunque, su zone erogene suscettibili di eccitare la concupiscenza sessuale, anche in modo non completo o di breve durata, essendo a tal fine irrilevante che il soggetto attivo consegua la soddisfazione erotica.
Deve essere considerata altresì violenza sessuale consumata il cosiddetto “succhiotto”, così come deve essere qualificata violenza sessuale consumata e non tentata il comportamento dell'imputato che, dopo aver alzato ripetutamente il vestito indossato dalla vittima, le ha toccato le cosce con l'intenzione di raggiungere parti più intime.