Il D. Lgs. n.150 del 2022 ha introdotto l’art.20 bis C.P. "pene sostitutive delle pene detentive brevi".
Tale norma prevede, in caso di condanna a pena detentiva non superiore a 4 anni di reclusione, la possibilità per il Giudice di applicare la sanzione della semilibertà sostitutiva ovvero della detenzione domiciliare sostitutiva.
Altresì, in caso di condanna a pena detentiva non superiore a 3 anni vi è la possibilità di applicare il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
Cosa succede a tutti i procedimenti pendenti in Appello prima dell’entrata in vigore della Riforma Cartabia?
La questione è stata esaminata dalla Corte Suprema di Cassazione, che si è espressa sul caso di un imputato che aveva fatto richiesta di una delle pene sostitutive, dopo che la Corte d’Appello aveva ridotto la pena inflitta in primo grado, facendola scendere sotto i minimi edittali previsti dalla Legge Cartabia, per l’applicazione delle nuove sanzioni sostitutive.
Ebbene nel caso di specie l’avvocato aveva però proposto ricorso per Cassazione successivamente all’entrata in vigore del D. Lgs. n.150 del 2022.
Il ricorrente aveva evidenziato nel suo ricorso di essere nelle condizioni per poter beneficiare di una delle nuove sanzioni sostitutive, avuto riguardo alla misura della pena cui è stato condannato, chiedendo quindi alla Cassazione di annullare la sentenza con rinvio al Giudice del merito e non a quello dell'Esecuzione.
Infatti, il D. Lgs. n.150 del 2022, art. 95, prevede la possibilità di proporre istanza di applicazione di una delle pene sostitutive al giudice dell'esecuzione, qualora si tratti di procedimenti pendenti innanzi alla Suprema Corte al momento dell'entrata in vigore del decreto.
Nel caso di specie però, il ricorso è stato proposto successivamente all'entrata in vigore della novella normativa, sicché la scelta relativa all'applicazione della pena sostitutiva di nuova introduzione spetterebbe al Giudice di merito.
In Diritto
L'applicabilità delle pene sostitutive sin dal giudizio di cognizione ha imposto una regolamentazione processuale in via transitoria, vista la natura di disciplina penale sostanziale più favorevole dell'innesto normativo entrato in vigore, per consentirne l'applicazione retroattiva in bonam partem anche nei giudizi di impugnazione pendenti alla data di entrata in vigore della riforma Cartabia.
Deve però affermarsi che, ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n.150 del 2022 art.95, la pronuncia della sentenza da parte del Giudice dell'Appello determina in sé la pendenza del giudizio in Cassazione, sicché, anche qualora il ricorso sia stato presentato dopo l'entrata in vigore della citata disposizione, l'istanza di parte per l'applicazione delle pene sostitutive del Capo III della L. 24 novembre 1981 n.689, deve essere proposta dinanzi al giudice dell'Esecuzione entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza.