Una delle modifiche introdotte al codice penale dalla riforma Cartabia riguarda la l’introduzione di pene sostitutive delle pene detentive.
Uno dei primi scopi che si è posto il Legislatore con la riforma del codice Penale è proprio la possibilità di trovare soluzioni alternative alla detenzione.
La possibilità di applicare delle pene sostitutive a quelle detentive è disciplinato dall’art.20 bis del codice penale, introdotto col decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (meglio conosciuto come riforma Cartabia).
La modifica introdotta con la riforma Cartabia è di notevole importanza e dovrebbe avere un grande impatto sul problema che affligge da anni l’Italia: quello del sovraffollamento delle carceri.
Lo scopo perseguito dal Legislatore con questa modifica è proprio quello di favorire l’utilizzo di altre misure che siano alternative al carcere.
Le pene sostitutive della detenzione in carcere sono:
- la semilibertà;
- la detenzione domiciliare;
- il lavoro di pubblica utilità;
- la pena pecuniaria.
Per quanto riguarda la semilibertà, si tratta della concessione al condannato di trascorre parte della giornata fuori dal carcere, consentendogli così anche di lavorare o continuare il percorso di studi, con l’obbligo poi di fare ritorno nel penitenziario.
La detenzione domiciliare è una misura alternativa che permette al detenuto di scontare la propria pena rimanendo a casa.
Il lavoro di pubblica utilità invece, permette al soggetto di scontare la propria pena, svolgendo dei lavori a favore della collettività.
Il condannato ha così la possibilità di risarcire la comunità dai danni procurati con la propria condotta delittuosa in modo concreto.
Con la pena pecuniaria il reo estingue la propria pena (evitando di entrare in carcere) mediante il pagamento di una multa con la somma che verrà devoluta allo Stato.
La riforma prevede che possa essere direttamente il Giudice in sede di sentenza ad applicare la pena sostitutiva all’imputato.
La pena della semilibertà sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate in caso di condanna ad una pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione o di arresto.
Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere invece applicato dal Giudice nel caso di condanna alla reclusione o all’arresto.
E’ necessario che la condanna riportata non superiori i tre anni.
La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a un anno.