Con la riabilitazione il condannato può chiedere che vengano cancellate le conseguenze penali della condanna e tutte le pene accessorie.
La ratio dell’istituto della riabilitazione inserita nell’art.178 C.P. è quella di agevolare il reinserimento del condannato nella società civile. Con la riabilitazione non viene quindi cancellata la pena, ma cessano quelli che sono gli effetti della condanna penale.
La riabilitazione è un istituto premiale e viene concessa al condannato che ha già espiato per intero la sua pena e che durante il periodo di detenzione ha tenuto una buona condotta.
A differenza di altre cause di estinzione della pena (tipo amnistia o indulto), la riabilitazione ha un’efficacia residuale e deve essere quindi il reo a dover richiedere l’applicazione dell’istituto una volta che sia stata scontata tutta la pena irrogata con la sentenza di condanna, per la quale non si è ancora riabilitati.
La riabilitazione può anche essere chiesta nel caso in cui il Giudice abbia concesso la sospensione condizionale della pena, non appena sia trascorso il termine previsto per legge.
Affinché possa essere proposta istanza di riabilitazione devono essere trascorsi almeno tre anni dalla data di espiazione della pena, dimostrando la buona condotta durante tutto il periodo di espiazione.
Difatti il Giudice che dovrà pronunciarsi ha il dovere di valutare tutti i precedenti penali e giudiziari del riabilitato.
Qualora invece il condannato che intende chiedere la riabilitazione abbia riportato in precedenza altre condanne penali, che hanno comportato la contestazione della recidiva, il termine per poter chiedere la riabilitazione sale ad otto anni.
Altra circostanza necessaria affinché possa essere concessa la riabilitazione è l’aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, a meno che il condannato non dimostri concretamente di essere nell’impossibilità di poter adempiere.
La riabilitazione può anche essere revocata dal Giudice, nel momento in cui il riabilitato commetta un nuovo reato non colposo e venga condannato ad una pena superiore ai due anni di reclusione