Il codice della strada all’art.186 del Decreto legislativo n.285 del 30/04/1992 prevede la guida in stato d’ebbrezza.
Mettersi alla guida di un’autovettura in stato d’ebbrezza può rappresentare, oltre ad una contravvenzione del codice della strada, un reato penale che comporta quindi la celebrazione di un processo in Tribunale.
Il codice della strada prevede una soglia minima dello 0,5 grammi per litro (g/l) al di sotto della quale il guidatore, anche se sottoposto all’alcol-test, non può essere considerato in stato di ubriachezza.
Il primo scaglione per il quale si può essere sanzionati, qualora venga accertato lo stato d’ebbrezza è quello ricompreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro (g/l). In questo caso il Legislatore ha previsto la sola sanzione amministrativa che può comportare una contravvenzione che prevede il pagamento di una somma da € 543 a € 2.170 oltre alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi: non si tratta quindi in questo caso di reato penale.
GUIDA IN STATO D'EBBREZZA
SCAGLIONI CHE CONFIGURANO REATO PENALE
La lettera b) dell’art.186 C.d.S. prevede invece una fattispecie più grave che configura reato penale, qualora il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena prevista nel caso di specie prevede l’arresto fino a sei mesi e l'ammenda da € 800 a € 3.200 oltre alla sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno.
La fattispecie più grave è invece quella prevista dalla lettera c) dell’art.186 C.d.S. che sanziona chiunque si sia messo alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). La pena detentiva stabilita dal Legislatore in questo caso va da 6 mesi ad 1 anno di arresto mentre l’ammenda va da un minimo di € 1.500 fino a € 6.000.
Il Tribunale in questo caso confisca sempre il veicolo , salvo che lo stesso non appartenga a persona estranea al reato.
È sempre prevista poi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. Qualora il veicolo appartenga invece a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
ACCERTAMENTI MEDICI PER LA GUIDA IN STATO D'EBBREZZA
Qualora il conducente si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti tecnici e medici per certificare il proprio tasso alcolemico, e' punito con le pene previste dalla fattispeceie più grave di cui alla lettera c). La condanna comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.
Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica.
È sempre revocata la patente di guida in caso di recidiva nel biennio.
Per qualsiasi informazione è preferibile contattare lo studio legale per fissare un appuntamento.