Il 24 ottobre di ogni anno si commemora il funerale i un codice funzionante prematuramente affossato. Quest’anno si è celebrato il 31° anniversario della nascita di "un processo tutto sbagliato".
Dal 24 ottobre 1989 in Italia è entrato in vigore il nuovo codice di procedura penale c.d. “accusatorio”. Tale sistema che, come tutti i sistemi processuale, dovrebbe tener conto della storia, della religione, della tradizione e dei costumi di un popolo, è stato instaurato senza che ci fosse attinenza ai parametri innanzi accennati.
In altra sede si potrà più tecnicamente dissertare sul mancato equilibrio dell’impianto; qui basta soltanto accennare a due presupposti fondamentali che inquinano totalmente il Sistema.
In primo luogo la unicità della carriera tra il Pubblico Ministero ed il Giudice: talché molto spesso si celebra il processo che vede il Giudice più giovane e quasi dipendente culturalmente da un Pubblico Ministero anziano e molto più esperto di lui.
Spesso il Giudice è stato un elettore del P.M. in una elezione all’ Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.) o al Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.).
Si dirà che non è detto che per tali motivi venga inficiata la capacità di equilibrio o di giudizio di quel giudice: certamente rimarrà il sospetto che ciò possa essere avvenuto.
In secondo luogo, il Giudice conduce direttamente il processo e anziché presiederlo soltanto si “introduce” nella formazione della prova interrogando i testi (specialmente quelli che hanno reso dichiarazione favorevoli all’imputato) esasperando le loro risposte fino a farli contraddire.
Contro tale sistema di conduzione la difesa è disarmata perché certamente non può “opporsi” al Giudice né gli conviene polemizzare con il medesimo.
Inoltre, al Giudice vengono riservati ex art. 507 c.p.p. alcuni poteri che dovrebbero rimanere eccezionali.
Ma così non è.
Tant’è che in troppi processi i testi reinterrogati o introdotti direttamente dal Giudice spesso superano per numero e per interrogatori quelli delle parti e non vengono sentiti perché sarebbe impossibile decidere senza il loro contributo ma affinché si possa raccogliere una prova attualmente inconsistente, contro l’imputato.
Sia l’unicità delle carriere che la conduzione del processo sono caratteriste negative che sussistono solo in Italia, unico Paese in tutto l’occidente che detiene tali errati strumenti processuali.
Con queste premesse come può funzionare un processo giusto? Possiamo dire di essere di fronte ad "un processo tutto sbagliato".