L’imputato, cui è stata resa condanna in grado di Appello o confermata quella di primo grado, può ricorrere presso la Corte di Cassazione con le limitazioni che di seguito saranno indicate.
Ovviamente, lo stesso ricorso per Cassazione è disponibile per il P.G. o per la parte civile, nel caso in cui vi sia stata sentenza di totale o parziale assoluzione dell’imputato.
Il ricorso per Cassazione ha le sue regole contenute negli artt. 606 e ss c.p.p.
Esso può essere utilizzato essenzialmente per correggere delle violazioni di Legge che si sono verificate nel corso del processo sia di diritto penale che processuale.
Sul piano pratico, tale ricorso ha la tendenza a risolversi in un giudizio di terzo grado, quando il merito, specialmente innanzi ad una condanna ingiusta, viene esaminato, non fosse altro, quando risulta una illogicità nella motivazione della sentenza impugnata.
Breve.
La Corte di Cassazione, cioè esamina il fascicolo processuale nelle sue parti essenziali, dunque ha l’opportunità di rendersi conto se la motivazione dei giudici del merito abbia dei difetti di logicità che conducono ad un risultato fallace rispetto agli elementi costitutivi del processo (elemento soggettivo, nesso di efficienza causale….)
Quindi, di fatto, come accennato in precedenza, il giudizio innanzi la Corte di Cassazione, alla fine si risolve in un terzo grado di giudizio mettendo poi la parola fine alla vicenda processuale giudicata.
E’ pur vero che secondo l’art. 626 c.p.p. anche tale giudizio definitivo potrà essere rimosso sia nel caso in cui si rilevi un errore di fatto che ha portato alla conferma della condanna, sia nel caso, meno frequente, di revisione del processo di merito.
Quest’ultimo caso si verifica quando la difesa trova delle prove che o non erano conoscibili e conosciute all’atto del processo o che sono state completamente trascurate nei tre gradi di giudizio.
Quando il giudizio di revisione viene accettato dalla Corte d’Appello verso cui si rivolge, il processo può giungere a conclusioni completamente opposte, rimuovendo il giudicato formatosi dopo la sentenza della Corte Suprema.
In altre parole il Sistema ha approntato ogni rimedio possibile affinché non vengano perpetrate ingiustizie o che un soggetto rimanga in carcere a scontare una pena per un reato a lui non ascrivibile.
Tornando al giudizio innanzi la Corte Suprema, v’è da aggiungere che non è richiesta la presenza dell’imputato che il Giudizio si svolge solo con la requisitoria del Pg e l’intervento della difesa.
L’esito dei procedimenti, in genere, viene comunicato in aula alla fine della trattazione di tutti i procedimenti in ruolo e della camera di consiglio.
L’esito, in genere, è o di rigetto del ricorso, laddove la Cassazioni non trovi illegittimità o errori nel giudizio di merito, o di accoglimento con rinvio o senza rinvio, in questo ultimo caso, se vi è stata condanna, questa viene “cassata” e quindi non più eseguibile assolvendo l’imputato.
Sono, in genere, i casi in cui non vi è necessità di ripetere atti processuali già statuiti.
Tuttavia, nel caso più comune, “accoglimento con rinvio”, la Corte Suprema rinvia il processo all’attenzione di una Corte di Appello con diversa composizione, dettando una massima di giudizio di cui il giudice del rinvio deve tener conto nel trattare di nuovo il processo, rinviato.
Ovviamente, si può ricorrere in Cassazione non solo contro le sentenze, ma anche avverso ordinanze per questioni di diritto relative all’erronea applicazione della Legge.