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Richiesta di sostituzione della pena detentiva

Le pene sostitutive delle pene detentive brevi: l’art. 20-bis c.p.

L’art. 20-bis del codice penale, introdotto dal D.Lgs. n. 150/2022 (riforma Cartabia), ha previsto nel nostro ordinamento giuridico nuove pene sostitutive della reclusione e dell’arresto per pene detentive brevi.

Richiesta di sostituzione della pena detentiva

Le pene sostitutive previste sono:

  • Semilibertà sostitutiva (fino a 4 anni di pena detentiva);

  • Detenzione domiciliare sostitutiva (fino a 4 anni);

  • Lavoro di pubblica utilità sostitutivo (fino a 3 anni);

  • Pena pecuniaria sostitutiva (fino a 1 anno).

Il giudice può applicarle nei limiti previsti dalla legge, tenendo conto della personalità del condannato, del grado di pericolosità sociale e della capacità rieducativa della sanzione.

2. Il procedimento di applicazione delle pene sostitutive

📌 Iniziativa del giudice al momento della sentenza

  • Il giudice può direttamente sostituire la pena detentiva breve quando ritiene di sussistere i presupposti, motivando la scelta nel dispositivo.

  • Se non ha tutte le informazioni, può sospendere la decisione e convocare un’udienza entro 60 giorni, informando le parti e l’UEPE.

Fase istruttoria preliminare

  • Il giudice acquisisce informazioni da:

    • UEPE e polizia giudiziaria;

    • contesto personale, familiare, economico del condannato;

    • programmi di trattamento, compresi eventuali percorsi terapeutici (alcol, droga, gioco).

  • Le parti possono depositare documenti (anche fino a 5 giorni prima).

3. Iter decisionale post-istruzione

All’udienza, il giudice, dopo aver ascoltato le parti, può:

  1. Applicare la pena sostitutiva, integrando il dispositivo con obblighi e prescrizioni.

  2. Confermare la pena detentiva, se non sussistono le condizioni per la sostituzione.

4. Semilibertà sostitutiva

  • Obbligo di frequenza in istituto per almeno 8 ore al giorno; il resto del tempo è dedicato a lavoro, formazione o studio.

  • Il programma è predisposto dall’UEPE, entrambi supervisionati.

  • La semilibertà dura quanto la pena sostituita, con equivalenza 1 giorno di carcere = 1 giorno di semilibertà.

5. Detenzione domiciliare sostitutiva

  • Obbligo di restare almeno 12 ore giornaliere in casa, comunità o struttura assistenziale, con almeno 4 ore di libertà.

  • Vietata in abitazioni abusive; in caso di necessità, l’UEPE può individuare soluzioni alternative.

  • Possibili controlli elettronici per prevenire recidive; la durata coincide con quella della pena sostituita.

6. Esecuzione delle misure extracarcerarie

  • Quando la sentenza viene trasmessa al magistrato di sorveglianza e all’UEPE, entro 45 giorni il magistrato decide su conferma o modifica della misura e la comunica a polizia e al condannato.

  • In caso di detenzione, il regime sostitutivo inizia subito dopo la scarcerazione.

7. Lavoro di pubblica utilità

  • Attività gratuita per lo Stato o enti no‑profit, da 6 a 15 ore settimanali (massimo 8 ore giornaliere), compatibili con lavoro e vita privata.

  • Ogni 2 ore di lavoro valgono come 1 giorno di pena; al termine, l’UEPE certifica l’avvenuta esecuzione e revoca eventuali misure accessorie.

8. Prescrizioni supplementari

Tutte le misure contenitive (semilibertà, domiciliare, lavoro) prevedono:

  • divieto di possesso armi;

  • restrizioni di contatti con pregiudicati;

  • obbligo di permanenza territoriale;

  • ritiro passaporto e validità limitata dei documenti di identità;

  • obbligo di esibizione dei provvedimenti alle autorità.

9. Pena pecuniaria sostitutiva

  • Calcolata moltiplicando un valore giornaliero (5–2.500 €) per i giorni di pena.

  • Applicabile per condanne fino a 1 anno; resta considerata pena pecuniaria, non sostitutiva.

10. Criteri di scelta della pena sostitutiva

Il giudice applica le pene sostitutive se:

  • sono più idonee alla rieducazione o alla prevenzione della recidiva;

  • quando il soggetto rispetta gli obblighi;

  • deve seguire criteri nell’art. 133 c.p. (età, salute, dipendenze, maternità, condizioni personali).
    Consentono il condannato (consenso esplicito necessario) e motivazione in caso di pena più afflittiva.

11. Casi di esclusione e revoca

❌ Esclusioni

  • Reato commesso entro 3 anni da precedente sostitutiva;

  • Pena pecuniaria già inflitta e non pagata negli ultimi 5 anni;

  • Misure di sicurezza personali o reati di particolare gravità (art. 4‑bis L. 354/1975), salvo attenuanti specifiche.

↩️ Revoca

  • Se il condannato non rispetta prescrizioni, la pena sostitutiva può essere revocata e trasformata in detentiva o diversa;

  • In presenza di arresto o misura detentiva provvisoria, la sostitutiva si sospende e riprende dopo.

La pronuncia della Cassazione sul momento per richiedere la pena sostitutiva

Corte Suprema di Cassazione

Il principio affermato dalla giurisprudenza

Di recente, la Corte di Cassazione ha chiarito quando può essere avanzata la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva da parte dell’imputato. In particolare, ha stabilito che il giudice d’appello è tenuto a pronunciarsi sull'applicabilità delle nuove pene sostitutive di cui all'art. 20-bis c.p. solo su esplicita richiesta della difesa.

Tale richiesta:

  • non deve necessariamente essere formulata con l’atto d’appello o con i motivi nuovi;

  • può essere avanzata fino al momento della discussione finale in udienza di appello.

Coordinamento con l’art. 597, comma 5 c.p.p.

La Corte ha precisato che tale interpretazione non è in contrasto con quanto previsto dall’art. 597, comma 5, c.p.p., secondo cui il giudice non può applicare d’ufficio pene diverse da quelle impugnate se non vi è richiesta specifica nell’atto d’appello.

Infatti, le pene sostitutive non rientrano tra le ipotesi tassative indicate dalla norma e, pertanto, non è richiesta l’istanza contestuale all’impugnazione.

Rilevanza della disciplina transitoria

La Cassazione ha evidenziato come questa interpretazione sia coerente con la disciplina transitoria contenuta nel D.Lgs. n. 150/2022, la quale consente l’applicazione retroattiva delle pene sostitutive più favorevoli nei giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.

Non sono previste limitazioni temporali legate alla fase del giudizio (introduttiva o decisoria), purché la richiesta sia proposta entro l’udienza di discussione.

L’intento del legislatore e la Relazione Illustrativa

Secondo la Relazione Illustrativa al D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l’estensione delle pene sostitutive ai giudizi di impugnazione, pur potendo apparire “distonica”, è imposta dal principio di retroattività della lex mitior, per evitare il rischio di illegittimità costituzionale.

Inoltre, l’introduzione delle nuove pene sostitutive nei giudizi d’appello promette effetti deflattivi, ad esempio in sede di patteggiamento.

In sintesi, la richiesta di applicazione di una pena sostitutiva ai sensi dell’art. 20-bis c.p. può essere proposta dall’imputato anche in fase avanzata del giudizio di appello, purché venga formalizzata entro l’udienza di discussione.

È questa l’interpretazione che meglio riflette la volontà del legislatore di favorire l'applicazione delle sanzioni meno afflittive e di garantire una maggiore aderenza al principio costituzionale della finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.).

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