Poiché all’epoca della preparazione del codice penale non poteva prevedersi una norma che comprendesse la situazione di pandemia che oggi si è venuta a generare, bisogna riferirsi a quanto il Legislatore ha predisposto con l’art.650 C.P..
Tale articolo – che è il primo contenuto nel libro delle contravvenzioni –prevede o l’arresto fino a 3 mesi, o in alternativa l’ammenda fino a 206 €.
Il Governo con le misure introdotte con i vari D.C.P.M. ha imposto a tutti i cittadini che vogliono uscire di casa, la compilazione di una autocertificazione, in cui si evidenzino dettagliatamente i motivi dell'allontanamento dalla propria abitazione.
Questo viene vissuto naturalmente dalla singola persona come una limitazione della propria libertà personale.
Se il cittadino viene denunziato per aver violato le disposizioni contenute nel D.P.C.M. del 23/02/2020 n.6 e successive modificazioni, tale rapporto sarà consegnato alla magistratura, la quale emetterà un decreto penale di condanna, o addirittura potrebbe chiedere il processo.
Contro il decreto penale di condanna è possibile fare opposizione chiedendo di potersi difendere in giudizio.
Altra soluzione, la più sbrigativa, è quale di poter chiedere con l’ausilio di un avvocato di essere ammesso ad un’oblazione pecuniaria pare a 103 €, con la quale si estinguerebbe la pena ed il reato, trasformando l’episodio in una sanzione amministrativa.
In tal modo, oltre a non celebrarsi più il processo penale, non rimarrebbe alcuna traccia della denuncia nei certificati penali. Per ulteriori informazioni i professionisti dello studio legale sono a vostra disposizione anche in questi giorni di emergenza.




