Il reato di #stalking è stato introdotto per punire chi con condotte reiterate minaccia o molesta una persona.
Con l’introduzione del reato di stalking si cercato di tutelare quelle persone che ricevono nel corso del tempo una serie di molestie o vessazioni anche solo psicologiche, tali da provocare in che le riceve un perdurante stato d’ansia e di paura.
La condotta punita quindi deve protrarsi nel tempo, non basta un solo episodio, ma la legge ha voluto colpire tutte quelle persone che insistentemente e con pervicacia si accaniscono nei confronti di qualcuno arrivando ad esserne ossessionate.
Negli ultimi anni, anche grazie alla facilità di contatto, visto lo smodato utilizzo dei social network quali #Facebook, #Instagram, #Whatsapp, si sono ripetuti gli episodi di persone che, spinti da uno stato compulsivo hanno letteralmente sconvolto la vita delle loro vittime.
Prima dell’introduzione di questa norma, tutti questi comportamenti non trovavano tutela nel nostro ordinamento giudiziario, con la conseguenza che molte persone pur denunciando tali comportamenti non riuscivano poi a fermare i loro persecutori, con conseguenze spesso nefaste.
Quindi perché possa dirsi realizzato in reato di stalking è necessario che il “persecutore” abbia posto in essere una serie reiterata di comportamenti lesivi della libertà (anche psicologica) della propria vittima. Non bastano alcune chiamate o l’invio di un numero limitati di sms per affermare che si tratti di stalking. Deve essere posta in atto una vera e propria persecuzione, protratta nel tempo (la fattispecie di reato di cui all’art.612 bis C.P. è denominata infatti “atti persecutori”.
L’altra circostanza che deve necessariamente realizzarsi perché possa dirsi configurato il reato di stalking è l’aver procurato nella vittima un perdurante stato d’ansia o di paura, tale da provocare perfino un mutamento delle abitudini di vita.
Deve essere quindi documentato lo stato d’ansia da parte della vittima, che ha la necessità di depositare documentazione medica attestante il condizionamento psicologico prodotto dal comportamento persecutorio messo in atto dal reo.