Quando la Procura della Repubblica riceve una notizia di reato, in seguito ad una denuncia o ad un’informativa di P.G., iscrive il nominativo della persona su cui verranno effettuate le indagini preliminari nell’apposito registro riservato.
Nel periodo successivo la Procura svolgerà tutti quegli atti di indagine personalmente o delegando la P.G., fino a quando avrà raccolto indizi o prove in forza alle quali potrà decidere se chiede al Gip l’archiviazione dell’accusa oppure il rinvio a giudizio.
La durata delle indagini preliminari è prefissata dal Legislatore; vi è la possibilità da parte del P.M. di chiedere al Gip una proroga di detto termine, nel caso di indagini particolarmente complesse e che richiedono ulteriore attività investigativa.
Nel caso intenda procedere oltre, generalmente, provvederà a depositare tutti gli atti a sua disposizione ai sensi dell’art. 415-bis c.p.p. a conclusione delle indagini preliminari, affinché l’indagato ed il suo difensore ne possano venire a conoscenza ed estrarre copia.
Entro 20 giorni dall’avviso di deposito., l’indagato se desidera può rendere interrogatorio in merito ai reati contestati ed offrire argomenti al fine di ottenere l’archiviazione dell’accusa.
È bene chiarire che, se il P.M. chiedesse l’archiviazione, dovrebbe farlo al Gip il quale può ordinarne l’archiviazione o, nel caso in cui ritiene che ci sono elementi validi per un giudizio, rinvia gli atti al P.M. e con ordinanza chiede che venga iscritta l’imputazione.
Nel caso che precede o in caso in cui il P.M ritenga sufficienti indizi e prove raccolte per sostenere un giudizio in Aula, chiederà al Gip che si svolga l’udienza preliminare al termine della quale, vagliati tali elementi, questi potrà decidere di archiviare il procedimento o disporre il rinvio a giudizio, indicando la data e l’aula di trattazione.
Solo dopo che verrà disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, quest'ultimo per il tramite del suo difensore di fiducia potrà chiedere al giudice di concludere il procedimento penale con un rito alternativo: patteggiamento o rito abbreviato.