L'art. 609 sexies del codice penale prevede la "ignoranza dell'età della persona offesa" come una causa di esclusione della punibilità.
Tuttavia, per poter invocare questa causa di esclusione, l'autore del reato deve dimostrare di aver agito in buona fede, ovvero di aver compiuto l'atto sessuale convinto che la persona con cui stava avesse un'età superiore a quella effettiva.
La buona fede dell'autore del reato può essere dimostrata attraverso diverse prove, ad esempio la testimonianza di terze persone, la documentazione che dimostri una età apparente diversa da quella reale o l'assenza di elementi oggettivi che consentano di stabilire con certezza l'età della persona coinvolta.
In ogni caso, è importante sottolineare che la norma in questione riguarda soltanto i casi in cui il minore ha meno di 14 anni e non sussiste violenza o minaccia. In tutti gli altri casi, l'autore del reato può essere punito anche se ignora l'età della persona offesa.
L'ignoranza e l'errore inevitabile - per come sono stati evocati dalla sentenza n.364 del 1988, quale coefficiente minimo indispensabile e limite estremo di rimproverabilità, e quindi di compatibilità con il principio di personalità della responsabilità penale, di cui all'art.27 primo comma Cost. - non possono fondarsi soltanto, od essenzialmente, sulla dichiarazione della vittima di avere un'età superiore a quella effettiva.
In definitiva, l'art. 609 sexies del codice penale rappresenta una garanzia per coloro che compiono un atto sessuale in buona fede con una persona che ha meno di 14 anni, ma non sapevano o non potevano ragionevolmente sapere la sua età. Tuttavia, la buona fede non costituisce una scusa per l'ignoranza della legge e non è sufficiente per escludere la punibilità di altri comportamenti illeciti.
La previsione di irrilevanza dell'ignoranza dell'età della persona offesa, con riguardo ai delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater e 609 octies c.p. commessi in danno di infraquattordicenne nonché per il delitto di cui all'art. 609 quinquies c.p., è insuscettibile di estensione ad altri reati (nella specie di prostituzione minorile), pena la violazione del divieto di analogia "in malam partem".