Il codice della strada all’art.187 D.lgs. n.285/1992 sanziona colui che si pone alla guida guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.
Mettersi alla guida di un’autovettura dopo aver assunto sostanze stupefacenti rappresenta sempre un reato punito dal codice penale con la pena dell’arresto da 6 mesi ad 1 anno.
All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. La sospensione della patente è raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato.
Una circostanza che spesso viene ignorata è che, una volta conclusosi il processo penale con la sentenza di condanna ovvero in caso di patteggiamento, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, il Giudice dispone sempre la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.
Il conducente che, alla guida sotto effetto di sostanze stupefacenti che provoca un incidente stradale, è sottoposto al raddoppio delle pene previste dal primo comma dell’art.187 C.d.S..
ACCERTAMENTO DELLA POSITIVITA'
Gli organi di Polizia per poter accertare la positività del guidatore alle sostanze stupefacenti, sempre nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti non invasivi anche tramite apparecchi portatili.
Qualora gli accertamenti effettuati dagli organi di Polizia forniscano esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti, i conducenti, sempre nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici anche su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.
Bisogna comunque sapere che qualora ci si rifiuti di sottoporsi a questi primi accertamenti, le forze di Polizia possono accompagnare il conducente presso strutture sanitarie pubbliche, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti.
Nel caso in cui ci si rifiuti di sottoporsi all’accertamento di cui sopra, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 186, comma 7 C.d.S. (pena dell’arresto da 6 mesi ad 1 anno e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni). Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'art. 119 C.d.S..
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