È stato giudicato legittimo il DASPO per i tifosi che, di ritorno da una trasferta, presero di mira un autogrill, assieme ad altri compagni, portando via alcuni giochi per bambini e prodotti alimentari.
Con ordinanza emessa in data 17.5.2023 il Tribunale di Siena, accogliendo la richiesta del PM, ha convalidato il provvedimento emesso dalla Questura e con cui è stato imposto ad un tifoso della A.S. Roma il divieto, per la durata di un quinquennio, di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche, anche amichevoli, ed il contemporaneo obbligo di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite disputate dalla sua squadra del cuore.
Per i Giudici, la condotta del tifoso che, entrato all'interno di un autogrill lungo l'autostrada percorsa al termine della partita disputata dalla sua squadra del cuore, invase l'esercizio commerciale con altri tifosi, portando via, senza pagare, alcuni giochi per bambini e tre prodotti di genere alimentare, sfruttando la confusione creata dai suoi compagni, tale aver ostacolato l'intervento delle forze dell'ordine e vanificato la reazione dei dipendenti del locale, ha costituito pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Per la difesa il ragionamento compiuto in Tribunale è viziato da un errore di fondo, stante la non riconducibilità della condotta ritenuta socialmente pericolosa ad alcuna delle ipotesi tassativamente previste dalla norma e collegate a manifestazioni sportive.
In Diritto
Sul punto si è espressa anche la Corte Suprema di Cassazione che ha stabilito, come le modalità intimidatorie dell'azione, compiuta congiuntamente dai componenti del gruppo dei tifosi e la confusione venutasi a creare per effetto dell'irruzione nell'esercizio commerciale tra gli astanti, abbiano in realtà determinato il pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica posto a fondamento della misura di DASPO applicata.
Non è rilevante quindi per i Giudici la distanza tra l'autogrill e lo stadio, la diversità del luogo in cui si è svolta la condotta incriminata rispetto alla manifestazione agonistica, né lo spazio temporale, rispetto al termine della partita di calcio dove i tifosi si erano recati in trasferta, essendo stata per contro proprio la competizione sportiva l'occasione colta per creare una situazione di disordine pubblico.