Nel nostro Codice Penale esiste un articolo, ed esattamente l’art.609- quater, nel quale è prevista la punizione nei confronti di una persona che compie atti sessuali con un minore di anni 14, sebbene quest’ultimo sia ampiamente consenziente al compimento dell’atto stesso.
Cerchiamo di capire perchè si può parlare di atti sessuali consenzienti ma punibili.
In realtà il Legislatore ha inteso considerare punibile quest’atto, ancorché svolto con ampio consenso, anche se sollecitato dall’infra-quattordicenne, ritenendo che in quell’età la persona non sia liberamente in grado di comprendere il significato del proprio agire.
Ovviamente, come si può ben comprendere, ci si trova nel campo della presunzione e dovendo scegliere un termine in cui tale presunzione può essere assunta, nel codice attualmente in vigore fu scelto il limite di età di anni 14.
Quindi se una persona superiore ai 14 anni compie un atto sessuale con una persona infra-quattordicenne è responsabile del reato sessuale, come se lo stesso fosse commesso contro la volontà del percipiente.
Infatti, la Legge suppone che dell’animus dell’infraquattordicente non si sia ancora formata quella percezione che possa far comprendere esattamente il significato di quello che si appresta a fare e che pertanto tale sua predisposizione, non perfettamente compresa, rappresenti di fatto una “violenza” e come tale va punita (come altre violenze sessuali).
evoluzione storica del reato
C’è stato, ovviamente, anche un dibattito sulla fissazione del limite di 14 anni poiché nel passato tale limite era ad un livello inferiore, ovvero 12 anni.
Infatti, nel Codice Zanardelli del 1872 (immediatamente precedente all’attuale Codice penale) era proprio di 12 anni, ritenendo che a quell’età la persona avesse assunto la sufficiente maturità per comprendere l’atto che si apprestava a compiere.
Probabilmente alcuni accadimenti (es. su Maria Goretti, poi dichiarata Santa, poi i Patti Lateranensi ed altro) avvenuti tra il 1872 ed il 1931, spinsero il Legislatore ad elevare il limite di età fino ai 14 anni, ritenendo di fatto che solo dopo i 14 anni una persona abbia la contezza di quello che sta per andare a compiere e possa liberamente autodeterminarsi senza che venga incolpato alcuno sul piano penale.
Come si vede il limite è prefissato e potrebbe ancora cambiare, ovviamente a maggior ragione, per quanto già detto, ritornando all’età di 12 anni già precedentemente indicata nel Codice Penale.
Confrontandosi con queste difficoltà, probabilmente, il Legislatore ha inteso inserire nell’articolato l’art. 609-sexies al fine di prevedere quei casi, più frequenti di quanto si crede, in cui l’ignoranza sull’età della presunta p.o. si tratti di una ignoranza inevitabile che non può e non deve rimanere a danno dell’ultraquattordicenne.
Certamente, quando la differenza tra il limite di 14 anni imposto e la età della presunta p-o. è molto ampio (es. 10-11 anni) risulta pressoché certa che l’ignoranza non fosse inevitabile; perché appare impensabile che una persona di 10-11 anni possa dimostrare più di 14 anni.
il reato di atti sessuali con minore al giorno d’oggi
Ma se l’episodio sessuale accade, ad esempio con un’infraquattordicenne che non abbia raggiunto il limite di età per pochi giorni, già il problema diventa completamente diverso; talché non è raro incontrare persone di poco o pochissimo inferiore di 14 anni che abbiano sviluppato con grande anticipo il proprio fisico e la propria sessualità, al punto da non far sorgere il minimo sospetto nell’ultraquattordicenne che tratta vasi di persona non soggetta a divieto penale.
Ciò specialmente nei casi in cui non sembra tecnicamente richiedibile la presentazione di un documento di identità (magari non posseduto) prima di apprestarsi all’atto sessuale, specie quando la persona abbia una fisionomia tale da sembrare più grande di almeno 2-3 anni ed abbia confermato alla controparte, magari leggermente titubante, di avere un’età nettamente superiore ai 14 anni.
Non sembra ultroneo ricordare che l’atto avviene con un incontro di volontà, magari determinato proprio dalla persona infra-quattordicenne che predispone, addirittura, la locazione ed agevoli l’incontro.
Questo, a maggior ragione, quando anche altri elementi che verranno alla luce, possano confermare che nessun dubbio poteva avere l’ultraquattordicenne in relazione all’età del partner.
Ci sono infatti casi abbastanza comuni in cui (ad esempio una ragazza) l’infraquattordicenne sia particolarmente procace, molto attenta al trucco e alla manutenzione della propria persona e che si presenti in abiti succinti tale da non lasciar dubbi che la sua età sia superiore a 14 anni.
In questi casi, pertanto, il Legislatore ha previsto una clausola di non punibilità prevista proprio dall’art. 609 – sexies c.p.: per questo si parla di atti sessuali consenzienti ma punibili