La responsabilità medica si verifica quando un operatore sanitario, attraverso un comportamento colposo o doloso, causa un danno al paziente.
Tale responsabilità può essere civile o penale, a seconda della natura del fatto e delle sue conseguenze giuridiche.
Spesso i due termini vengono usati come sinonimi, ma la responsabilità medica riguarda direttamente il professionista, mentre quella sanitaria può estendersi anche alla struttura (ospedale pubblico o clinica privata).
È la lesione alla salute del paziente, che può consistere in un peggioramento clinico, in una menomazione permanente o nel decesso.
Si parla di colpa medica quando il danno è causato da negligenza, imprudenza o imperizia, o da violazione di norme specifiche (colpa generica o specifica).
Il danno deve essere direttamente causato dall’errore del medico. L’art. 40 c.p. (“Nesso di causalità”) richiede che senza quella condotta l’evento non si sarebbe verificato.
Disciplinata dal Codice Penale, riguarda i casi in cui il comportamento del sanitario costituisce reato. I più frequenti sono:
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Applicazione dell’art. 590-sexies c.p. introdotto dalla Legge Gelli-Bianco, che esclude la punibilità se il medico ha rispettato linee guida e buone pratiche cliniche.
La responsabilità civile mira a garantire al paziente il risarcimento del danno subito in seguito a un errore medico. Il professionista sanitario, e in alcuni casi anche la struttura, può essere chiamato a rispondere in sede civile per negligenza, imprudenza o imperizia.
Il danno viene quantificato secondo criteri medico-legali e può comprendere diverse voci: il danno biologico (alla salute fisica o psichica), quello morale (sofferenza interiore), patrimoniale (spese sostenute e perdita di reddito) e da perdita di chance (opportunità lavorative o di guarigione compromesse).
Tentativo obbligatorio di conciliazione
Nei casi civili è spesso richiesto il tentativo obbligatorio di conciliazione prima di procedere in giudizio.
È un’anticipazione della perizia tecnica disposta dal giudice per valutare l’esistenza del danno e del nesso causale.
Prevista per le controversie in ambito sanitario, come passaggio preliminare alla causa civile.
Il paziente può agire direttamente contro l’assicurazione della struttura o del medico, ai sensi dell’art. 12 della Legge Gelli-Bianco.



