Da oltre vent’anni la legislazione in merito ai reati sessuali è completamente mutata. Difatti, attorno al proliferare di tali violenze, molto avvertite nella società civile, il Legislatore ha provveduto ad un riassetto della materia con forti inasprimenti di pena.
Il primo obiettivo era quello di unificare sotto un’unica fattispecie le violenze che comportano un completo rapporto sessuale a quelle relative soltanto a forme minori di espressione di libidine.
Inoltre, in diversi articoli e commi sono state previste tutte le forme e le modalità di esecuzione, tenendo conto delle varie identità delle persone offese dal reato.
In primo luogo, sono tenute distinte come pene e come aggravanti le violenze commesse a carico di persone di differenti età creando una differenziazione di pena e di circostanze aggravanti, laddove tali violenze fossero esplicate verso che aveva un’età inferiore ai 10, 16, 18 anni, oltre alla legislazione per gli infradiciottenni.
Atro rilievo è stato dato ai termini per proporre querela che, allo stato, è di 6 mesi dal fatto, salvo le numerose circostanze in cui la procedibilità è d’ufficio.
Questo è in primis.
A non voler nulla tacere, sembra opportuno, di fronte alla gravità delle pene e al riordino dell’intera materia sessuale, cercare di salvaguardare anche la persona accusata di tali reati, alcuni dei quali possono risultare non responsabili delle accuse mosse.
Purtroppo è dimostrabile, per una serie di circostanze che non meritano trattazione in questo testo, che le querele e le denunce per tali reati hanno una percentuale di calunniosità più alto tra tutti i reati previsti dalla Legge penale.
La difficoltà processuale in questi casi aumenta con il diminuire delle fonti di prova.
Infatti, il più delle volte esiste soltanto la parola dell’accusatore nei confronti delle accorate discolpe dell’accusato.
Quindi, il Giudice dovrà mostrare grande acutezza nel discernere il vero dal falso, specialmente quando la P.O. si è anche costituita parte civile e dunque vi è anche un interesse strumentale a perpetrare nell’accusa e ad amplificare la stessa.
Difficoltà ancora maggiori si avranno nella maggior parte dei casi perché questi fatti accadono tra persona conoscenti, uniti spesso da un vincolo di amicizia, parentela, convivenza, ambiente di lavoro o rapporti affettuosi occasionali.
Talché, da più parti, si è osservata l’opportunità di dividere la specie di reati tra sconosciuti e conoscenti.
Questo perché, mentre nel primo caso è ben agevole capire l’esatta verità dei fatti, nel secondo intervengono fattori di relazione che rendono più difficoltoso il discernimento tra violenza vera e propria e pressione psicologica o anche fisica, spesso non più controllata e che sfoci in un atto non gradito all’altra persona.
In genere, ma non sempre, il reato di violenza sessuale è rivolto contro le donne, cioè la parte più debole che talvolta omette di opporre resistenza facendo illudere l’aggressore di un tacito consenso, salvo poi re melius perpensa assumere una netta posizione.
Quindi, l’intera fase processuale è sicuramente delicata e presuppone che la persona che si ritenga estranea da tali reati assuma una difesa precisa, comprensibile e veritiera fin dal primo momento, affinché attraverso lo strumento della verità, che alla fine trionfa sempre, sarà possibile scoprire una eventuale accusa calunniosa che gli è stata elevata.
Infatti, in questi reati, massima responsabilità è a carico del difensore, il quale deve guidare il proprio assistito durante la fase delle indagini e poi nel corso del processo, con tutti gli strumenti che il Codice mette a disposizione al fine di proclamare la propria innocenza.
Purtroppo non sempre si riesce a stabilire in modo netto la colpevolezza o la non colpevolezza dell’accusato per la complessità dei rapporti interpersonali tra i due protagonisti del fatto, cove a causa di questi vengono spesso a sovrapporti o ad eludersi rapporti consensuali con rapporti di violenza.
Capita a volte che diventi difficoltoso discernere e dividere il vissuto, onde scoprire quali delle due parti è prevalente e se l’imputato si è reso conto, nell’afflato dell’incontro, di aver in parte consumato una violenza.
In buona sostanza, questi reati sono spesso estremamente problematici e vanno affrontati con grande attenzione e correttezza processuale, specialmente quando le due parti coinvolte hanno avuto o ancora hanno legami di qualsiasi tipo.