Interrogatorio o sommarie informazioni?

21 Dicembre 2020

Durante la fase delle indagini preliminari il P.M., che da impulso all’azione penale, può anche procedere all’interrogatorio dell’indagato ai sensi degli artt.64 e 65 C.P.P.: quando si procede ad interrogatorio o sommarie informazioni?

L’interrogatorio è uno strumento d’indagine tra quelli a disposizione degli inquirenti.

La persona nei confronti della quale si sta indagando può essere interrogata ed in quel caso si attivano una serie di garanzie che spettano proprio a chi viene sospettato di aver commesso un reato.

In primis l’indagato deve farsi assistere personalmente da un avvocato durante l’atto.

L’indagato ha l’obbligo di dire la verità in merito alle sue generalità e poi viene avvertito del fatto che può anche avvalersi della facoltà di non rispondere. La garanzia per l’imputato è proprio quello di poter scegliere se rispondere oppure no alle domande degli inquirenti ed è suo diritto anche decidere a quali domande rispondere e quali risposte fornire.

La differenza è sostanziale rispetto a quando invece si viene chiamati a rendere delle sommarie informazioni ai sensi dell’art.351 C.P.P..

Nell’ambito delle indagini infatti la polizia giudiziaria può decidere di convocare una persona perché riferisca circostanze utili in relazione ai fatti per cui si svolge l’indagine.

A differenza di quanto succede per l’interrogatorio, la persona chiamata a rendere le informazioni si presenta da sola, senza l’ausilio dell’avvocato. Il soggetto in questione viene anche avvertito del fatto che potrebbe, nel futuro processo, assumere la qualità di testimone e viene quindi invitato a dire la verità per non commettere reato di falsa testimonianza (art.372 C.P.).

Può accadere che durante lo svolgimento dell’audizione, gli inquirenti si accorgano che dalle dichiarazioni della persona informata sui fatti emergono elementi di responsabilità penale a suo carico. È necessario a quel punto che si fermi l’assunzione del teste e che il soggetto venga avvertito dalla polizia giudiziaria che la sua qualifica è mutata: da persona informata sui fatti, ad indagato.

A quel punto devono essere letti al nuovo indagato gli avvertimenti di legge previsti dall’art.64 C.P. (quelli dell’interrogatorio dell’indagato) e si invita il soggetto a nominare immediatamente un difensore di fiducia (in alternativa verrà nominato un difensore d’ufficio).

Avv. Davide De Caprio
L’Avvocato Davide De Caprio è nato il 27 Febbraio 1974 si è laureato in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma nel 1998. E’ iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma ed esercita la professione forense dal 1999. Si specializza nell’ambito del Diritto Penale, con particolare attenzione ai reati finanziari, bancari e tributari (bancarotta, evasione fiscale, falso in bilancio, aggiotaggio, insider-trading). E' abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori; patrocinio che esercita abitualmente assistendo le parti nella predisposizione dei ricorsi e nelle discussioni innanzi alla Corte Suprema di Cassazione.

Penalista Cassazionista

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