I giudizi speciali e deflattivi rappresentano delle alternative per concludere il procedimento penale prima del dovuto.
Nel nostro sistema penale è possibile, in sede di udienza preliminare, si può decidere di chiedere l’applicazione concordata della pena (patteggiamento).
Oppure l’indagato può richiedere di essere giudicato allo stato degli atti, rinunziando per questo al dibattimento pubblico.
Tale rinuncia spesso viene utilizzata anche quando l’indagato, ritenendo elevata la possibilità di una condanna, opera tale scelta per poter usufruire dello sconto di un terzo della pena da irrogare.
Nel caso quindi si operi tale scelta, il Gip dopo aver constatato la regolarità degli atti, concede la parola per la requisitoria del P.M. e, successivamente alla difesa affinché pronunzi la sua arringa.
Dopo tali semplici atti, il Gip si ritira in camera di consiglio con l’intero fascicolo del P.M. in quanto l’indagato ha acconsentito di essere giudicato allo stato degli atti.
In seguito a tale scelta, l’imputato in ogni caso ha il diritto di promuovere appello contro la sentenza di condanna e quindi di proseguire il Giudizio davanti alla Corte d’Appello ove verrà giudicato con il rito della Camera di Consiglio.
A volte può essere scelto tale rito da parte dell’imputato, anche per dare maggiore riservatezza al giudizio.
Come già innanzi detto, il Giudice nell’irrogare la pena detrarrà un terzo della stessa per ragioni premiali, per aver l’imputato, con tale scelta, evitato un lungo e laborioso dibattimento.
Nel caso di rito abbreviato la scelta avviene, non solo per ottenere il conseguente sconto di pena, laddove non vi siano prove testimoniali utili da acquisire nel corso del dibattimento.
Va sempre ricordato però, che ne caso di abbreviato, il fascicolo su cui il Giudice baserà la sua sentenza, è il fascicolo preparato e prodotto dal P.M. nel corso delle indagini ed è quindi necessario che il difensore faccia un'attenta valutazione sull'opportunità di far conoscere al giudicante tutte le informative di reato.