Nel caso in cui il conducente di un veicolo si dia alla fuga dopo un incidente che abbia provocato lesioni personali, il codice penale prevede che la pena sia aumentata da un terzo a due terzi e che comunque non possa essere inferiore a tre anni.
Con l’art.590 ter C.P. il Legislatore ha voluto configurare una nuova fattispecie di reato che descrive due condotte strettamente connesse: le lesioni gravi e la fuga.
La fuga rappresenta l’intento del soggetto di conseguire l'impunità per il primo comportamento ed è idonea a imprimere uno speciale disvalore all'intera vicenda.
Se è pur vero che la misura dell'aumento, data la soglia minima di tre anni, risulta essere pari a dodici volte il minimo edittale previsto dal primo comma dell'art. 590 bis C.P. per l'ipotesi base delle lesioni personali stradali, allo stesso modo non si può omettere di considerare che nella fattispecie di fuga si realizza, dal punto di vista soggettivo, un salto di qualità rispetto a quella delle lesioni.
interesse tutelato
Di fatti quello di lesioni personali gravi è un reato colposo, mentre la condotta di fuga è dolosa e giustificherebbe un aumento così importante del minimo edittale.
Nel violare l'obbligo di fermarsi e trattenersi sul posto, espressamente previsto dal codice della strada a tutela della esigenza che vengano accertate le modalità di un incidente e identificati tutti i soggetti coinvolti, il conducente che fugge decide scientemente di fare prevalere su tutto la propria impunità a scapito dell'interesse immediato delle persone coinvolte nell'incidente.
In questo contesto il Legislatore ha pertanto ritenuto insufficiente sanzionare la condotta volontaria della “fuga”, ricorrendo al solo criterio dell'aumento proporzionale da un terzo a due terzi rispetto alle pene per l'ipotesi base delle lesioni personali stradali gravi.
In altri termini vi è una maggiore offensività rinvenibile proprio nella condotta di colui che in caso di incidente si dà alla fuga: difatti l'allontanarsi volontariamente dal luogo del sinistro sta a significare la prevalenza del calcolo egoistico finalizzato a evitare ogni coinvolgimento personale nell'evento accaduto.